LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 28-11-2003
REGIONE UMBRIA

«Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica».

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 52
del 10 dicembre 2003
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59  

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

TITOLO II
CATEGORIE DI INTERVENTO

ARTICOLO 11

(Interventi per anziani autosufficienti)
1.             Al fine di soddisfare i bisogni di anziani 
ultrasessantacinquenni autosufficienti, possono essere 
previsti, nell’ambito delle risorse destinate a categorie speciali, 
contributi individuali, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, 
per l’adeguamento dell’abitazione ove risiedono e di cui sono 
proprietari, comproprietari o usufruttuari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati:
a) all’abbattimento delle barriere architettoniche;
b) alla sostituzione dei materiali di finitura con altri materiali 
idonei a salvaguardare la sicurezza all’interno dell’alloggio;
c) all’installazione di sistemi di segnalazione della corretta 
funzionalità degli impianti tecnologici;
d) alla ristrutturazione interna dell’alloggio, al fine di consentire 
la presenza stabile di persone o famiglie che assistano 
l’anziano fruendo della stessa unità immobiliare, ovvero la 
suddivisione dello stesso in due alloggi, di cui uno in grado di 
ospitare la famiglia che assiste stabilmente l’anziano.
3. Nel caso dei miglioramenti di cui al comma 2, lettere a), b) e 
c) il contributo, nella misura massima del cinquanta per cento 
del costo dell’intervento opportunamente documentato, è 
concesso previa certificazione tecnica dell’adeguatezza 
dell’intervento e dei materiali utilizzati. Nel caso della 
ristrutturazione di cui al comma 2, lettera d), il contributo è 
commisurato al costo della ristrutturazione ed al numero di 
unità immobiliari derivanti dall’intervento e, comunque, non può 
essere superiore al cinquanta per cento del costo di 
costruzione di cui all’articolo 19, riferito a ciascuna unità 
immobiliare. In tal caso il beneficiario anziano è tenuto a 
produrre anche la documentazione attestante la regolarità del 
rapporto di lavoro instaurato con la persona o la famiglia 
impegnati stabilmente nell’assistenza.
4. Le prescrizioni tecniche per l’adeguamento degli alloggi 
abitati da anziani autosufficienti sono stabilite con norme 
regolamentari.

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